Fino all’alto Medioevo
il termine “autore” in campo letterario veniva utilizzato
solo per personaggi di particolare rilievo, come Aristotele, mentre per gli
altri si utilizzava la definizione di interprete, sottintendendo quindi un’importanza
preminente della collettività nella creazione culturale che il singolo codificava
aggiungendo il suo contributo ma di cui non era considerato “creatore”; è
solo con l’invenzione della stampa che, il differenziarsi della figura di
colui che scrive un testo da quella di colui che lo stampa, rende necessario
definire l’autore e i suoi diritti. Mentre per quanto riguarda gli artisti
essi dovranno aspettare appunto il settecento per una vera e propria legge
sul copyright o diritto d’autore, quando
all’interno di quel quadro di cui abbiamo parlato sopra ci sarà anche
la tutela dei diritti sulla copia, cioè sulla riproduzione anche parziale
di un “opera dell’ingegno” , intendendo con ciò opere artistiche visive, musicali
e letterarie.
Con il trattato di Maastricht
nel '95 la protezione del copyright è stata portata in tutta Europa
a 70 anni dopo la morte dell’autore per le opere letterarie, per i film e
per le fotografie, dopo che nel 1991 una direttiva comunitaria aveva inserito
sotto la sua tutela anche il software, In Italia, dove i fondi provenienti
dal copyright sono gestiti dal 1882 dalla S.I.A.E., la direttiva è
stata recepita fin dall'anno successivo(D.lsg. 518/92)
Storicamente la tutela della proprietà intellettuale è divisa in due normative oltre a quella sul diritto d’autore, di cui abbiamo già parlato, c'è infatti quella sui brevetti che si applica alle invenzioni tecniche, come macchinari o procedimenti industriali, e che garantisce all’inventore una privativa temporanea di 20 anni.
Di Pierre Levy tratto da Cybercultura
Come abbiamo visto, l'autore
e la registrazione garantiscono la totalizzazione delle opere, rappresentano
le condizioni di una comprensione inglobante e di una stabilità del senso.
Se l'essenza della cybercultura risiede nell'universale senza totalità, noi
dobbiamo esaminare, non foss'altro che a titolo di ipotesi, le forme di arte
e di cultura per cui queste due figure (autore e registrazione) passano in
secondo piano. In effetti, non penso che dopo aver attraversato uno stadio
di civiltà in cui l'archivio come supporto di memoria e il genio creatore
sono così pregnanti, possiamo immaginare (tranne nel caso di una catastrofe
culturale) una situazione in cui l'autore e la registrazione siano completamente
spariti. In compenso, dobbiamo raffigurarci uno stadio futuro della civiltà
in cui queste due chiavi della totalizzazione in declino non avranno se non
un ruolo modesto nelle preoccupazioni di quanti producono, trasmettono e fruiscono
le opere dello spirito. La nozione di autore in generale, e le differenti
concezioni dell'autore in particolare, è fortemente legata a certe configurazioni
della comunicazione, allo stato dei rapporti sociali sul piano economico,
giuridico e istituzionale. Nelle società in cui la principale modalità di
trasmissione dei contenuti espliciti è la parola, la nozione di autore appare
minoritaria, per non dire inesistente. I miti, i riti, le forme plastiche
o musicali tradizionali sono immemorabili e generalmente non sono associate
a nessuna "firma", se non a quella di un autore mitico. Notiamo di passaggio
che il concetto stesso di firma, come quello di stile personale, implica la
scrittura. Gli artisti, i cantori, i bardi, i narratori, i musicisti, i danzatori,
gli scultori ecc. sono piuttosto considerati interpreti di un tema o di un
motivo che risale alla notte dei tempi e appartiene al patrimonio della comunità
in questione. Attraverso le epoche e le culture, la nozione di interprete
( con la capacità di distinguere e apprezzare i grandi interpreti) è molto
più diffusa della nozione di autore. Quest'ultima acquista evidentemente un
certo rilievo con la nascita e l'uso della scrittura. Tuttavia, fino alla
fine del Medioevo, una persona che redigeva un testo originale non veniva
necessariamente considerata autore. Il termine era riservato a una fonte "autorevole",
come, per esempio, Aristotele, mentre il commentatore e il copista che glossava
non meritava tale appellativo. Con la stampa, e dunque con l'industrializzazione
della riproduzione testuale, diventò necessario definire con precisione lo
statuto economico e giuridico dei redattori. E' in questo momento, in cui
si precisano progressivamente i suoi "diritti", che prende forma la moderna
nozione di autore. Parallelamente, il Rinascimento vede svilupparsi la concezione
dell'artista come creatore demiurgico, inventore o ideatore, e non più soltanto
come artigiano o qualcuno che trasmette, in modo più o meno inventivo, una
tradizione. Ci sono grandi opere, grandi creazioni culturali senza autore?
Senza ombra di dubbio, la risposta è si. La mitologia greca, per esempio,
è una delle gemme del patrimonio culturale dell'umanità. Ora, è incontestabilmente
una creazione collettiva, senza autore, proveniente da una profondità immemorabile,
perfezionata e arricchita da generazioni di trasmissione inventiva. Omero,
Sofocle e Ovidio, in quanto interpreti celebri di questa mitologia, le hanno
evidentemente dato un lustro particolare. Ma Ovidio è l'autore delle Metamorfosi,
non della mitologia, e Sofocle ha scritto l'Edipo re, ma non ha inventato
la saga dei re di Tebe ecc. La Bibbia è un altro caso esemplare di opera fondamentale
del patrimonio spirituale e poetico dell'umanità a cui tuttavia non può essere
attribuito un autore. Ipertesto ante litteram, la sua costituzione risulta
da una selezione (da un campionamento!) e dalla rielaborazione tardiva di
un gran numero di testi eterogenei, redatti in epoche diverse. L'origine di
questi testi può essere ritrovata in antiche tradizioni orali del popolo ebraico
(la Genesi, L'Esodo), ma anche in influssi della civiltà mesopotamica o egizia
(alcune parti della Genesi, i libri sapienzali), nella violenta reazione morale
a una certa attualità politica o religiosa (i libri profetici), in una fioritura
poetica o lirica (Salmi, Cantico dei cantici), in una volontà di codificazione
legislativa e rituale (Levitico) o di conservazione di una memoria storica
(Cronache ecc). Si considera, tuttavia, a giusto titolo la Bibbia un'opera,
portatrice di un messaggio religioso complesso e di tutto un universale culturale.
Rimanendo nell'ambito della tradizione ebraica, notiamo come l'interpretazione
di un certo dottore della Legge non diviene veramente autorevole se non quando
diventa anonima, quando la menzione del suo autore è cancellata ed essa si
integra nel patrimonio comune. I talmudisti citano costantemente le tesi e
i commenti dei saggi che li hanno preceduti, contribuendo così a rendere immortale
quanto vi è di più prezioso del loro pensiero. Ma, paradossalmente, il maggiore
trionfo del saggio consiste nel non essere citato per nome, e dunque nello
scomparire come autore, affinchè il suo apporto si fonda e si identifichi
con l'immemorabile della tradizione colletiva. La letteratura non è l'unico
ambito in cui opere fondamentali sono anonime. I temi del raga, le pitture
di Lascaux, i templi di Angkor o le cattedrali gotiche non sono firmati, non
più di quanto lo sia La Chanson de Roland. Così, ci sono grandi opere senza
autore. In compenso, ribadiamo la difficoltà di fruire di opere belle senza
l'intervento di grandi interpreti, vale a dire di individui dotati di talento
che, ponendosi nel solco di una tradizione, la riattivino dandole uno smalto
particolare. Ora, gli interpreti possono essere noti, ma possono anche non
aver volto. Chi è l'architetto di Notre-Dame a Parigi? Chi ha scolpito i portali
delle cattedrali di Chartres o di Reims? La figura dell'autore emerge da un
ecologia dei media e da una configurazione economica, guridica e sociale molto
particolare. Dunque non c'è da stupirsi se passa in secondo piano quando il
sistema delle comunicazioni e dei rapporti sociali si trasforma, modificando
il terreno culturale che ne aveva visto crescere l'importanza. Ma tutto ciò
non è poi così grave, visto che la preminenza dell'autore non condiziona né
la fioritura culturale né la creatività artistica.
Di seguito alcune sentenze inerenti il diritto d'autore nell'opera multimediale o argomenti affini FOTO Anche alla luce della disciplina sul diritto d'autore vigente prima della novella del 1979, la fotografia di valore artistico e creativo va annoverata fra le opere protette. Cassazione civile, sez. I, 26 marzo 1984 n. 1988, Dir. autore 1984, 430. Riv. dir. ind. 1985, II,138. La subordinazione della tutela delle semplici fotografie alle formalita' previste dall'art. 90 della legge sul diritto di autore n. 633 del 1941 ha lo scopo, da un lato, di rendere immediatamente noto, a chi desidera riprodurre la fotografia, il nome di colui al quale deve essere richiesto il consenso e dall'altro di rendere nota la durata dell'altrui esclusiva, durata che decorre dalla produzione della fotografia. In mancanza di dette indicazioni, e soprattutto di quella inerente alla data, il terzo riproduttore si trova in situazione di presunta buona fede in relazione alla durata dell'esclusiva, gravandosi l'autore dell'onere di dimostrare la malafede del riproduttore. Cassazione civile sez. I, 10 maggio 1991 n. 5237, Dir. autore 1992, 82. La fotografia gode della tutela del diritto di autore, quale opera fotografica a sensi dell'art. 2 n. 7 l. 22 aprile 1941 n. 633 nel testo modificato dal d.P.R. n. 19 del 1979, quando presenti valore artistico, ossia quando abbia carattere creativo. Godono invece della tutela piu' limitata di cui agli art. 87 ss. legge cit., come oggetto di diritti connessi, le fotografie nelle quali manchi tale connotazione artistica. Il diritto di utilizzazione esclusiva del fotografo, di cui all'art. 88 legge cit. e' tutelato quando non si tratti di opera eseguita in adempimento di un contratto di lavoro o di foto di cose di committente (nella specie il fotografo aveva consegnato al committente i rullini fotografici emettendo la relativa fattura, senza porre limitazioni alla cessione). Cassazione civile sez. I, 4 luglio 1992, n. 8186 Dir. autore 1994, 60 La consegna dei negativi al committente da parte dell'autore di fotografie realizza il pieno trasferimento dei diritti di riproduzione (nella specie, non e' stato ritenuto patto contrario, atto a superare la presunzione di esclusivita' del committente, la circostanza che le modalita' del pagamento, avvenuto in maniera rateale, determinassero una titolarita' limitata del committente, ai fini dell'uso dei negativi). Cassazione civile sez. I, 4 luglio 1992, n. 8186 Foro it. 1993,I, 127 Giur. it. 1993,I,1,, 806 Dir. informatica 1993, 641 nota (CLEMENTE) Sono prive di carattere creativo, e di conseguenza non tutelabili come opere dell'ingegno, fotografie che, seppur ottenute con un processo di elevato livello tecnico, sono realizzate su commissione e raffigurano modelli predisposti dal committente. Cassazione civile sez. I, 4 luglio 1992, n. 8186 Foro it. 1993,I, 127 Giur. it. 1993,I,1,, 806 Dir. informatica 1993, 641 nota (CLEMENTE) Nella disciplina del diritto di autore di cui alla l. 22 aprile 1941 n. 633, l'opera fotografica, inclusa dal d.P.R. 8 gennaio 1979 n. 19 nella elencazione, contenuta nell'art. 2 stessa legge, gode della piena protezione accordata dalla legge, comprensiva della tutela del cosiddetto diritto morale di autore, qualora presenti valore artistico e connotati di creativita', mentre beneficia della piu' limitata tutela di cui ai successivi art. 87 e ss. (in tema di diritti connessi con il diritto di autore), quando configuri un mero atto riproduttivo privo dei suddetti requisiti. Cassazione civile sez. I, 4 luglio 1992 n. 8186, Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 7 La fotografia gode della tutela del diritto di autore, quale opera fotografica a sensi dell'art. 2 n. 7 l. 22 aprile 1941 n. 633 nel testo modificato dal d.P.R. n. 19 del 1979, quando presenti valore artistico, ossia quando abbia carattere creativo. Godono invece della tutela piu' limitata di cui agli art. 87 ss. legge cit., come oggetto di diritti connessi, le fotografie nelle quali manchi tale connotazione artistica. Il diritto di utilizzazione esclusiva del fotografo, di cui all'art. 88 legge cit. e' tutelato quando non si tratti di opera eseguita in adempimento di un contratto di lavoro o di foto di cose di committente (nella specie il fotografo aveva consegnato al committente i rullini fotografici emettendo la relativa fattura, senza porre limitazioni alla cessione). Cassazione civile sez. I, 4 luglio 1992, n. 8186 Dir. autore 1994, 60 GIOCHI A norma della legge sul diritto di autore va inibita la produzione e distribuzione per la vendita di giocattoli che riproducono, senza consenso, le fattezze di personaggi di serie televisive (cartoni animati) con propri peculiari elementi caratterizzanti. Tribunale Verona, 19 aprile 1994 Giur. merito 1994, 808 nota (FABIANI) VIDEOGAMES E tutelabile a norma della l. 22 aprile 1941 n. 633, concernente il diritto d'autore (copyright), la rappresentazione su teleschermo delle immagini in movimento dei "videogiochi", ove queste presentino, in grado anche modesto, caratteri di novita' e originalita' che consentano di riconoscere loro natura di creazione dell'ingegno. Pretura Milano 18 ottobre 1985, Dir. giur. 1986, 960 (nota). I programmi dei videogiochi non possono considerarsi opere dell'ingegno, tutelabili in base alla legge sul diritto d'autore. Pretura Padova 15 dicembre 1983, Dir. informatica 1985, 728 (nota). Integra gli estremi del reato di cui all'art. 517 c.p. la condotta di chi metta in commercio un videogioco pressoche' identico a quello di un concorrente, con un nome assai simile a quello del prodotto altrui, cosi' da indurre in inganno il consumatore sulla provenienza della merce. Pretura Padova 15 dicembre 1983, Dir. informatica 1985, 728 (nota). FIGURA Nel caso in cui il committente di un'opera d'arte figurativa da utilizzarsi quale prima pubblicazione (nella specie, l'opera doveva essere raffigurata sul drappo del Palio di Siena), oltre ad effettuare tale utilizzazione, dia incarico ad un terzo, con un contratto di "locatio operis", di riprodurla a stampa senza aver acquisito il diritto di riproduzione spettante all'autore (art. 2577 c.c., 12 e 13 l. 22 aprile 1941 n. 633), anche lo stampatore e' responsabile dell'abusiva utilizzazione economica del bene - che priva l'autore del lucro derivante dalla riproduzione della sua opera in modo analogo - a prescindere dall'utilita' economica che il medesimo stampatore ne abbia tratto. Cassazione civile sez. I, 23 novembre 1992, n. 12507 Dir. autore 1993, 474 SEQUESTRO L'interpretazione dell'art. 72 l. 22 aprile 1941 n. 633 induce a ritenere che al diritto di riproduzione con processo di duplicazione del disco da porre in commercio, consegua altresi' la titolarita' dei mezzi necessari alla riproduzione del supporto fonografico di sua proprieta', come confermato, altresi', dalla prassi, evidenziata dal C.T.U., secondo cui, ogni supporto iniziale o intermedio che le aziende creano per giungere al prodotto finale, e' di proprieta' del cliente (nella specie, New Sounds); diversamente argomentando si verrebbe a privare il produttore di elementi indispensabili all'esercizio del diritto sancito dal richiamato disposto di cui all'art. 72 ed a riconoscersi in favore del pressatore, un diritto di detenere strumenti di riproduzione fonografica relativa a beni di cui non ha acquistato alcun diritto di riproduzione. Essendo emerso che le matrici hanno vita breve, da uno a due anni, sussiste il presupposto del "periculum in mora" per cui si rende opportuno il sequestro giudiziario onde consentire il riutilizzo da parte del produttore. Tribunale Monza, 29 aprile 1994 Dir. autore 1994, 620 I provvedimenti di descrizione, accertamento e perizia contemplati dall'art. 161 della l. 22 aprile 1941 n. 633 in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, pur qualificandosi come strumenti in senso lato cautelari, devono inquadrarsi nell'ambito della piu' specifica categoria dei provvedimenti di istruzione preventiva. Conseguentemente, diversamente dal sequestro, ad essi non sono applicabili, in conformita' del disposto di cui all'art. 669 quaterdecies c.p.c., le disposizioni inerenti alla disciplina processuale dei procedimenti cautelari e competente alla loro emanazione rimane il pretore. Pretura Verona, 17 novembre 1993 Giur. merito 1994, 262 nota (CARRATO) Dir. informatica 1994, 593 La nuova disciplina sui procedimenti cautelari non si applica ai provvedimenti di descrizione, accertamento e perizia previsti dalla legge sul diritto d'autore (in applicazione di tale principio, e' ritenuta la competenza del pretore adito "ante causam" a provvedere sull'istanza di rilascio di tali provvedimenti. Pretura Verona, 17 novembre 1993 Foro it. 1994,I,1276 La nuova disciplina del procedimento cautelare non si applica ai provvedimenti di descrizione previsti dalla legge sul diritto d'autore. Tribunale Milano, 9 luglio 1993 Giur. it. 1994,I,2, 910 La disciplina sulle misure cautelari a protezione del diritto di autore prevista dall'art. 161 legge n. 633 del 1941 e' compatibile con le disposizioni di riforma del c.p.c. in materia. Deve tuttavia rispettarsi il principio di identita' tra giudice del procedimento cautelare e giudice del merito, principio introdotto dalla nuova regolamentazione processuale. Pretura Bologna, 5 aprile 1993 Dir. autore 1994, 107 La nuova disciplina sui procedimenti cautelari si applica ai provvedimenti di sequestro e di descrizione previsti dalla legge sul diritto d'autore (in applicazione di tale principio e' stata affermata l'incompetenza del pretore adito "ante causam" a provvedere sull'istanza di rilascio di tali provvedimenti). Pretura Bologna, 5 aprile 1993 Foro it. 1993,I,2693 E' ammissibile il reclamo proposto ai sensi dell'art. 669 "terdecies" c.p.c. avverso il provvedimento con cui era stato, fra l'altro, autorizzato il sequestro di pubblicazioni effettuate in violazione della legge sul diritto d'autore. Tribunale Milano, 21 giugno 1993 Foro it. 1993,I,2963 In base al principio per cui "lex specialis derogat lege" generale, allorquando si controverta in materia di contraffazione di opere dell'ingegno (nella specie, video games) non puo' essere applicato il disposto dell'art. 670 c.p.c. (sequestro giudiziario) potendosi fare ricorso all'art. 161 legge dir. autore, che prevede il sequestro di cio' che si ritenga costituire violazione del diritto di autore e cio' non solo a fini cautelativi ma anche a quelli probatori. Tribunale Piacenza, 11 dicembre 1992 Dir. autore 1994, 99 Costituisce "ius receptum" che il software, in quanto opera dell'ingegno dotata dei caratteri della creativita' e della comunicabilita', e' protetto dalla legge sul diritto di autore (l. 22 aprile 1941 n. 633). L'art. 156/2 l.d.a., disciplinando la legittimazione ad agire per la violazione di un diritto di utilizzazione economica, non opera un rinvio alternativo ad istituti processuali regolati dal c.p.c. ma solamente a quelle norme di esso che servono ad integrare le procedure previste dagli art. 157 ss. l.d.a. Il sequestro ex art. 161 l.d.a. e' una misura cautelare avente finalita' probatoria e/o strettamente cautelativa che, in virtu' del principio "lex specialis derogat legi generali", assorbe il sequestro giudiziario previsto dall'art. 670 n. 2 c.p.c. per il quale, in relazione a questa materia, non residua una sfera di applicabilita'. Tribunale Piacenza, 11 dicembre 1992 Dir. informatica 1993,1106 In base al principio per cui "lex specialis derogat lege generali", allorquando si controverta in materia di contraffazione di opere dell'ingegno (nella specie, video games) non puo' essere applicato il disposto dell'art. 670 c.p.c. (sequestro giudiziario), potendosi fare ricorso all'art. 161 l. dir. autore, che prevede il sequestro di cio' che si ritenga costituire violazione del diritto di autore, non solo a fini cautelativi ma anche a quelli probatori. Tribunale Piacenza, 11 dicembre 1992 Giur. merito 1993, 942 nota (FABIANI) Il "software", in quanto opera dell'ingegno, e' protetto dalla legge sul diritto d'autore. Gli art. 161 e 162 l. dir. autore non offrono una tutela alternativa a quella prevista dalle norme del codice diritto le quali - in virtu' del rinvio contenuto nell'art. 156 comma 2, l. dir. autore - integrano, in quanto compatibili, la disciplina specifica della legge speciale solamente ove questa non preveda. Tribunale Piacenza, 11 dicembre 1992 Riv. dir. ind. 1993,II, 156 nota (CAPRA) Va disposta in via cautelare l'inibitoria alla riproduzione (a mezzo fotocopiatrice) per la vendita di opere tutelate dalla legge sul diritto d'autore (nella specie testi scolastici) realizzata sia a mezzo di personale dipendente della copisteria proprietaria delle macchine fotocopiatrici, sia mettendo a disposizione della clientela dette macchine (c.d. sistema self-service). Va disposto altresi' il sequestro di eventuali fotocopie esistenti presso la copisteria ex art. 162-193 legge n. 633 del 1941). Pretura Venezia 10 novembre 1990, Giur. merito 1991, 1007. -Conforme- Pretura Milano 4 marzo 1991, Giur. merito 1991, 1007. -Conforme- Pretura L'Aquila 5 aprile 1991, Giur. merito 1991, 1007. E' competente territorialmente a conoscere la controversia cautelare di cui agli art. 161 e 162 l. 22 aprile 1941 n. 633, il pretore del luogo in cui il provvedimento va eseguito. E' altresi' competente, e sempre per territorio, a conoscere la controversia ex art. 700 c.p.c. (ricorso proposto "ante causam") la pretura di luogo in cui l'istante teme che stia per verificarsi il fatto dannoso. E infatti il ricorso per inibire la diffusione di uno stampato, assunta come illecita in quanto lesiva del diritto d'autore, va proposto al pretore del luogo in cui la pubblicazione viene stampata. Pretura Torino 18 luglio 1990, Riv. dir. ind. 1990, II,236. I programmi per computer sono tutelati in base alla legge sul diritto d'autore attesa l'originalita' che gli stessi presentano e la creativita' richiesta per la loro elaborazione, e puo' pertanto essere disposto ex art. 161 l.d.a. il sequestro di copie contraffatte e concessa ex art. 700 c.p.c. l'inibitoria della commercializzazione delle stesse. Pretura Torino 24 maggio 1990, Dir. informatica 1990, 1054. I programmi per computer sono tutelati in base alla legge sul diritto d'autore attesa l'originalita' che gli stessi presentano e la creativita' richiesta per la loro elaborazione, e puo' pertanto essere disposto ex art. 161 l.d.a. il sequestro di copie contraffatte e concessa ex art. 700 c.p.c. l'inibitoria della commercializzazione delle stesse. Pretura Torino 24 marzo 1990, Dir. informatica 1990, 1054. In ipotesi di lesione nel diritto di utilizzazione economica di opera dell'ingegno quando la lite e' gia' pendente per il merito (nella specie, la causa, gia' trattata dal collegio, non era ancora stata definita con sentenza), competente a conoscere dell'istanza di sequestro e' il giudice istruttore e non il pretore. Pretura Verona 12 luglio 1989, Foro it. 1990, I,3029. E' illecita, ed integra gli estremi della lesione del diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera spettante all'editore, l'attivita' di fotocopia integrale di opere a stampa posta in essere dai resistenti (nella specie, servizi di copisteria), giacche' le fotocopie costituiscono un mezzo di riproduzione che crea risultati idonei allo spaccio ed alla diffusione generalizzata nel pubblico e che rappresenta un pericolo per il normale sfruttamento dei diritti di utilizzazione economica dei legittimi titolari; va pertanto confermato il provvedimento di sequestro gia' disposto ai sensi dell'art. 161 l. 22 aprile 1941 n. 633, e va inibita, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., l'ulteriore distribuzione e creazione di fotocopie di opere edite dalla societa' ricorrente. Pretura Bologna 19 febbraio 1990, Giur. it. 1990, I,2,636 (nota). Nel caso di modificazione essenziale di un'opera letteraria senza il consenso dell'autore (nella specie, era stato pubblicato in volumi separati e monolingua un unico testo di grammatica e sintassi greca e latina, illustrate congiuntamente e comparativamente, accompagnato da un testo di esercizi in eguale esposizione) viene leso non solo il diritto esclusivo dello stesso autore a compiere tali modifiche, ma anche il suo diritto morale; va, pertanto, accolta l'istanza di sequestro dei volumi gia' distribuiti dell'opera cosi' modificata, e di inibizione all'editore dal compiere ulteriori atti di distribuzione e pubblicazione. Pretura Bari 15 marzo 1990, Foro it. 1990, I,1763. Va ordinata la pubblicazione del provvedimento cautelare col quale siano disposti l'inibitoria della distribuzione e creazione di fotocopie ed il sequestro delle stesse relative ad opera tutelata ai sensi della legge sul diritto d'autore, ove venga provata la cancellazione di ordinativi di acquisto presso l'editore ed il conseguente calo delle vendite dell'opera tutelata. Pretura Catania 28 luglio 1988, Foro it. 1989, I,2987. Il provvedimento di sequestro emanato "inaudita altera parte" ai sensi della legge sul diritto d'autore non prevede una fase di "conferma", bensi' il solo giudizio di "convalida" innanzi al giudice competente per il merito. Pretura Monza 16 aprile 1988, Dir. informatica 1989, 206. Un sistema operativo costituente programma per elaboratore elettronico e' opera dell'ingegno il cui sfruttamento economico e' protetto dalla legge sul diritto di autore 22 aprile 1941 n. 633. Il sequestro di cio' che si ritenga in violazione dei diritti di autore puo' essere disposto per programmi registrati su floppy disks e duplicati abusivamente e puo' essere esteso alle copie abusive del sistema operativo registrate su disco fisso, contenuto fisicamente all'interno dei computers. Pretura Monza 8 febbraio 1988, Dir. autore 1989, 92 (nota). Dir. informatica 1989, 199. Potendosi considerare i programmi per elaboratore opera dell'ingegno di carattere creativo - e salva ogni indagine sull'esistenza del requisito dell'originalita' e della novita' - appare rimedio concedibile contro violazioni di un contratto di sub-licenza con pericolo di duplicazione incontrollata del programma il sequestro previsto dall'art. 161 legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore. Tribunale Torino 19 novembre 1987, Dir. informatica 1988, 153 (nota). Essendo i programmi per elaboratore soggetti alla tutela prevista dalla legge sul diritto d'autore appare opportuno disporre, come rimedio all'illegittima cessione di un programma in violazione del contratto di licenza, la descrizione e il sequestro del programma medesimo. Tribunale Lucca 20 novembre 1987, Dir. informatica 1988, 151. L'imitazione servile di videogiochi, da considerarsi opere dell'ingegno, attuata per finalita' di lucro, lede il diritto d'autore tutelato dalla legge n. 633 del 1941, la quale prevede il sequestro delle opere contraffatte. Pretura Ravenna 21 luglio 1983, Dir. informatica 1987, 711. Non puo' essere concesso il sequestro di un'opera dell'ingegno ex art. 161 della legge sul diritto d'autore allorche' si assuma la violazione di un diritto morale dell'autore. Pretura Verona 14 marzo 1985, Giur. it. 1985, I,2,582. In materia di risarcimento del danno per violazioni di diritto di autore, l'equiparazione del pregiudizio subito dal titolare del diritto al vantaggio conseguito dall'autore dell'illecito costituisce una regola minimale desunta, tra l'altro, in via interpretativa, dal fatto che nei lavori preparatori della legge sul diritto di autore del 1941 n. 633 si ritenne di sopperire, perche' ritenuto superfluo, l'art. 161 del disegno di legge secondo il quale "il titolare del diritto di utilizzazione puo' chiedere la reintegrazione nel suo patrimonio dei benefici pecuniari ottenuti con la utilizzazione indebita, mediante la condanna del violatore al pagamento di una somma equivalente ai benefici medesimi, oltre agli interessi legali dalla percezione". Cassazione civile, sez. I, 24 ottobre 1983 n. 6251, Dir. autore 1984, 52. L'inclusione di una composizione fotografica nel filmato (videocassetta) di una canzone costituisce violazione del diritto di autore sull'opera fotografica e legittima il sequestro della parte di filmato in cui e' riprodotta la composizione fotografica. Pretura Milano 8 luglio 1982, Dir. autore 1982, 436. ELABORATORE Un programma per elaboratore che viene progettato utilizzando una parte dell'analisi delle esigenze degli utenti dalla quale era scaturito un altro programma non viola i diritti del titolare di questo ultimo sul materiale preparatorio, ma di questo ultimo programma sfrutta le idee e i principi, per definizione non tutelati dal diritto d'autore. Tribunale Roma, 20 dicembre 1993 Dir. informatica 1994, 365 nota (R.) Il diritto d'autore su un programma per elaboratore tutela esclusivamente la forma espressiva e non il contenuto rappresentato dall'algoritmo. Pretura Torino, 10 febbraio 1993 Dir. informatica 1993, 742 nota (RISTUCCIA) La clausola di un contratto di licenza di distribuzione di un programma per elaboratore recante il divieto per il distributore di commercializzare il prodotto se non ad "utenti finali", puo' essere opposta al terzo acquirente "non utente" finale estraneo al contratto di distribuzione. Trattasi dunque di una eccezione al principio dell'esaurimento del diritto patrimoniale d'autore, posto che si ammette un diritto dell'autore del programma di controllare, anche successivamente al primo trasferimento, l'ulteriore locazione, licenza o vendita del programma o di copia dello stesso. Pretura Monza 27 settembre 1989, Riv. dir. ind. 1991, II,225 (nota). Chi acquista un programma per elaboratore da un distributore licenziatario non puo' a sua volta rivendere il programma in quanto solo al titolare del diritto d'autore spetta il diritto di mettere in commercio l'opera. Pretura Monza 27 settembre 1989, Dir. informatica 1991, 924. Viola il diritto d'autore del produttore la riproduzione di un programma per elaboratore mediante registrazione di una memoria interna all'elaboratore. Pretura Milano 1 ottobre 1987, Dir. informatica 1990, 210. I programmi per elaboratore sono tutelati sotto il profilo dei diritti di sfruttamento commerciale dalla legge sul diritto d'autore. Pretura Monza 8 febbraio 1988, Dir. informatica 1989, 199,204. Nel procedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. per la tutela del diritto d'autore di un programma per elaboratore, la produzione in giudizio dei soli supporti magnetici contenenti il programma in linguaggio macchina e non dei listati in forma sorgente, non fornendo al giudice elementi di valutazione, non e' sufficiente a ritenere assolto l'onere probatorio del ricorrente. Pretura Torino 31 dicembre 1988, Dir. autore 1989, 200. Un programma per elaboratore - anche se installato su una memoria a semiconduttori del tipo EPROM - puo' essere qualificabile come opera dell'impegno tutelabile ai sensi della legge sul diritto d'autore. Pretura Milano 1 ottobre 1987, Riv. dir. ind. 1988, II,307 (nota). Non sono proteggibili sulla base del diritto d'autore i programmi per elaboratore elettronico perche' oggetto di tale protezione e' pur sempre un "quid" destinato alla comunicazione fra esseri umani, laddove il programma, anche se consacrato in uno scritto, e' destinato a fornire alla macchina una serie concatenata di istruzioni al fine di farle svolgere un preciso compito o al fine di consentirle di conseguire un determinato risultato. Tribunale Milano 20 giugno 1988, Nuova giur. civ. commentata 1989, I,360 (nota). La tutela ex legge n. 633 del 1941 dei programmi per elaboratore quali opere dell'ingegno appartenenti "lato sensu" alle scienze pur se non del tutto appagante - in considerazione del fatto che il diritto d'autore protegge la forma esterna ma non il contenuto ed inoltre il linguaggio utilizzato dal programma non e' rivolto all'uomo bensi' alla macchina - merita di essere perseguita in attesa di un'auspicabile intervento del legislatore. Pretura Roma 4 luglio 1988, Dir. informatica 1989, 555 (nota). Un sistema operativo costituente programma per elaboratore elettronico e' opera dell'ingegno il cui sfruttamento economico e' protetto dalla legge sul diritto di autore 22 aprile 1941 n. 633. Il sequestro di cio' che si ritenga in violazione dei diritti di autore puo' essere disposto per programmi registrati su floppy disks e duplicati abusivamente e puo' essere esteso alle copie abusive del sistema operativo registrate su disco fisso, contenuto fisicamente all'interno dei computers. Pretura Monza 8 febbraio 1988, Dir. autore 1989, 92 (nota). Dir. informatica 1989, 199. La tutela ex legge n. 633 del 1941 dei programmi per elaboratore quali opere dell'ingegno appartenenti "lato sensu" alle scienze pur se non del tutto appagante - in considerazione del fatto che il diritto d'autore protegge la forma esterna ma non il contenuto ed inoltre il linguaggio utilizzato dal programma non e' rivolto all'uomo bensi' alla macchina - merita di essere perseguita in attesa di un'auspicabile intervento del legislatore. Pretura Roma 4 luglio 1988, Dir. informatica 1988, 884. Al programma per elaboratore inteso come l'insieme delle istruzioni espresse in linguaggio di programmazione tali da consentire ad un elaboratore di svolgere un preciso compito ed ottenere un determinato risultato non puo' venire concessa la tutela del diritto d'autore che presuppone quale oggetto un "quid" destinato alla comunicazione tra esseri umani. Tribunale Milano 20 giugno 1988, Dir. informatica 1988, 878. Non appare condivisibile, visto il carattere speciale della normativa sul diritto d'autore, l'assunto secondo cui il ristoro per la violazione dei diritti riconosciuti dall'art. 129 l.d.a. all'autore possa trovare comunque fondamento, per quanto concerne l'elaboratore di un'opera dell'ingegno, nell'art. 2043 c.c. Tribunale Milano 12 novembre 1987, Dir. autore 1988, 409 (nota). I programmi per elaboratore, ove presentino un sia pur modesto grado di creativita', costituiscono opere dell'ingegno tutelabili ai sensi della legge sul diritto d'autore. Pretura Milano 19 gennaio 1988, Dir. informatica 1988, 493. -Conforme- Tribunale Milano 13 marzo 1987, Dir. autore 1988, 48. Potendosi considerare i programmi per elaboratore opera dell'ingegno di carattere creativo - e salva ogni indagine sull'esistenza del requisito dell'originalita' e della novita' - appare rimedio concedibile contro violazioni di un contratto di sub-licenza con pericolo di duplicazione incontrollata del programma il sequestro previsto dall'art. 161 legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore. Tribunale Torino 19 novembre 1987, Dir. informatica 1988, 153 (nota). Essendo i programmi per elaboratore soggetti alla tutela prevista dalla legge sul diritto d'autore appare opportuno disporre, come rimedio all'illegittima cessione di un programma in violazione del contratto di licenza, la descrizione e il sequestro del programma medesimo. Tribunale Lucca 20 novembre 1987, Dir. informatica 1988, 151. E' opera dell'ingegno, appartenente in senso lato alla scienza sia pure a carattere pratico-didattico, e come tale tutelabile in base alla legge sul diritto d'autore, il programma per elaboratore che si caratterizza per un proprio "stile " sostanzialmente originale rispetto ad altri prodotti analoghi e per una determinata forma espressiva nella quale il contenuto di tale programma si traduce. Pretura Pisa 11 aprile 1984, Giur. it. 1986, I,2,214 (nota). E' opera dell'ingegno tutelabile in base alla legge sul diritto d'autore il programma per elaboratore che si caratterizzi per un proprio stile originale e per una propria forma espressiva. Costituisce violazione del diritto d'autore l'elaborazione di programmi creati da altri mediante inserimento di elementi insufficienti ad attribuire all'elaboratore carattere di originalita'. La tutela si estende ai manuali descrittivi e di installazione inerenti al programma purche' forniti di sufficiente originalita' creativa e autonomia concettuale. Pretura Pisa 11 aprile 1984, Riv. dir. comm. 1984, II,345 (nota). E' opera dell'ingegno, appartenente "lato sensu" alle scienze sia pure a carattere pratico didattico, e come tale tutelabile in base alla legge sul diritto d'autore (l. 22 aprile 1941 n. 633), il programma per elaboratore che si caratterizzi per un proprio "stile" sostanzialmente originale rispetto ad altri prodotti analoghi e per una indeterminata forma espressiva nella quale il contenuto di tale programma si traduce. Costituisce violazione del diritto d'autore ai sensi dell'art. 18, comma 2, l. 22 aprile 1941 n. 633, la elaborazione da parte di terzi di programmi creati da altri, mediante inserimento di nuovi elementi non sufficienti a rendere i programmi in questione realmente "originali", rispetto a quelli oggetto di imitazione. Alla violazione del diritto d'autore consegue la legittimita' di misure cautelari a tutela dei programmi per elaborazione e l'inibizione della ulteriore commercializzazione dei medesimi, che si ritiene costituire violazione del diritto di utilizzazione esclusiva spettante al loro proprietario ex art. 12, comma 2 legge n. 633 del 1941. Tale tutela si estende ai manuali descrittivi e di installazione inerenti al programma, in quanto essi siano forniti di originalita' creativa e autonomia concettuale sufficiente a ricondurli nell'ambito delle opere dell'ingegno di natura "lato sensu" didattica. Pretura Pisa 11 aprile 1984, Riv. dir. ind. 1985, II,67 (nota). Foro pad. 1984, I,137 (nota). Un programma per elaboratore elettronico predisposto a fini di fatturazione, di magazzino e di contabilita' generale, se contiene elementi di originalita', puo'formare oggetto di diritto di autore quale opera appartenente alle scienze, sia pure a carattere pratico-didattico. Il programma puo' essere tutelato contro ogni forma di elaborazione o di riproduzione dei suoi elementi di espressione formale. Pretura Pisa 11 aprile 1984, Dir. autore 1985, 85. La legge sul diritto d'autore tutela anche le riduzioni delle opere originali, come si verifica quando l'autore ha ridotto in forma di gran lunga inferiore un soggetto ormai appartenente al comune patrimonio artistico archeologico (nella specie: medaglione con segni e simboli di civilta' atzeca), ma con elaborazione di carattere creativo a causa del tipo della riduzione e delle particolari caratteristiche a scelta del senso artistico dell'elaboratore. La messa in commercio di copie di siffatta opera da parte di altri integra pertanto il reato previsto dalla legge speciale. Cassazione penale, sez. VI, 11 marzo 1980, Giust. pen. 1980, II,558. SOFTWARE La riproduzione e la messa in vendita abusive dei programmi per elaboratori elettronici integrano il reato di cui all'art.- 171 lett. a) legge n. 633 del 1941 ed altresi' quello di cui all'art. 1 legge n. 406 del 1981, concorrendo le due fattispecie criminose in ragione della peculiare e distinta tutela giuridica che perseguono, della loro diversa configurazione materiale e dei diversi profili dell'elemento psicologico dei reati. La norma di cui all'art. 1 legge n. 406 del 1981 ha una portata generale poichŠ si estende ad ogni ipotesi lucrativa di sfruttamento illecito dell'opera altrui riversata in supporti contenenti parole, suoni, immagini. Ne consegue che rientrano in detta disciplina anche i supporti dei cosiddetti videogiochi, quali strumenti tecnici contenenti programmi finalizzati alla produzione di effetti musicali e visivi. I programmi per elaboratori elettronici, in particolare il software applicativo, in quanto opere dell'ingegno a carattere scientifico, sono oggetto del diritto d'autore, tutelati civilmente e penalmente ai sensi degli art. 2575 cc. c.c. e della legge n. 633 del 1941. Il reato di cui all'art. 171 legge n. 633 del 1941 non e' depenalizzata. Pretura Roma, 22 maggio 1992 Dir. autore 1993, 121 nota (FORINO, MULLER) Il "software", in quanto opera dell'ingegno, e' protetto dalla legge sul diritto d'autore. Gli art. 161 e 162 l. dir. autore non offrono una tutela alternativa a quella prevista dalle norme del codice diritto le quali - in virtu' del rinvio contenuto nell'art. 156 comma 2, l. dir. autore - integrano, in quanto compatibili, la disciplina specifica della legge speciale solamente ove questa non preveda. Tribunale Piacenza, 11 dicembre 1992 Riv. dir. ind. 1993,II, 156 nota (CAPRA) I diritti dell'utilizzazione economica di un'opera dell'ingegno (nella specie, software), a differenza dei diritti sui beni mobili, non possono essere esercitati nŠ trasmessi in mancanza di prova scritta dell'acquisto, a titolo originario o derivativo a norma dell'art. 2581 c.c. e degli art. 107 e 110 legge sul diritto di autore 22 aprile 1941 n. 633. Pretura Monza 27 settembre 1989, Dir. autore 1991, 542. Il software e' il risultato di un'attivita' intellettuale che rientra nell'ambito di protezione della legge sul diritto d'autore e degli art. 2575 e ss. c.c. E illegittima l'opera derivata laddove essa ripeta pur modificandolo il nucleo e gli aspetti originali del programma "derivante"; dove la derivazione si risolva nella ripetizione e nella rielaborazione degli aspetti obbligati, non nuovi del programma non appare fondato invocare la tutela ex art. 18 l.a., altrimenti si darebbe protezione a quanto "ab origine" non e' suscettibile di essere qualificato opera intellettuale. I vincoli contrattuali tra le imprese produttrici di software possono assumere un'efficacia applicativa piu' ampia e svincolata dal regime del diritto d'autore. Tribunale Milano 13 marzo 1987, Riv. dir. ind. 1988, II,290 (nota). Il "software" non e' opera dell'ingegno ai sensi del r.d. 22 aprile 1941 n. 633, ne' e' possibile attuarne la tutela in via penale a norma dell'art. 171 di detta legge sia per il divieto dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale all'applicazione in via analogica delle norme penali, sia, soprattutto, perche' non vi e' alcuna possibilita' di ricondurre il "software residente" all'ambito di applicazione delle norme sul diritto d'autore. Pretura Bologna 24 aprile 1986, Foro pad. 1988, I,240 (nota). Il cosiddetto software (programmi per elaboratori elettronici), sia di base che applicativo che, essendone esclusa la brevettabilit... a norma dell'art. 7 del d.P.R. 22 giugno 1979 n. 339 (modificativo dell'art. 12 del r.d. 29 giugno 1939 n. 1122), non Š tutelabile con i rimedi previsti a protezione delle invenzioni industriali e contro l'imitazione servile dei prodotti, e' protetto - sia penalmente che civilmente - quale oggetto di diritto d'autore dalle norme della relativa legge (22 aprile 1941 n. 633) quando abbia il requisito della creativit..., quando, cioe', sia pure in misura appena apprezzabile, dia un apporto nuovo nel campo informativo, esprima soluzioni originali di problemi di elaborazione di dati, programmi in modo migliore rispetto al passato determinati contenuti di idee. (Nella fattispecie e' stato ritenuto penalmente perseguibile a norma dell'art. 171, lett. e) l. 22 aprile 1941 n. 633, il commercio di cassette contenenti registrazioni di programmi per computer illecitamente riprodotte). Cassazione penale, sez. III, 24 novembre 1986, Cass. pen. 1988, 516 (s.m.). Riv. dir. ind. 1987, II,304 (nota). Giur. it. 1988, II,67,118 (nota). Giust. pen. 1988, II,34. Il cosiddetto software (programmi per elaboratori elettronici), sia di base che applicativo che, essendone esclusa la brevettabilit... a norma dell'art. 7 del d.P.R. 22 giugno 1979 n. 339 (modificativo dell'art. 12 del r.d. 29 giugno 1939 n. 1122), non Š tutelabile con i rimedi previsti a protezione delle invenzioni industriali e contro l'imitazione servile dei prodotti, e' protetto - sia penalmente che civilmente - quale oggetto di diritto d'autore, dalle norme della relativa legge (22 aprile 1941 n. 633) quando abbia il requisito della creativita', quando, cioe', sia pure in misura appena apprezzabile, dia un apporto nuovo nel campo informativo, esprima soluzioni originali di problemi di elaborazione di dati, programmi in modo migliore rispetto al passato determinati contenuti di idee. (Nella fattispecie Š stato ritenuto penalmente perseguibile a norma dell'art. 171, lett. e) della l. 22 aprile 1941 n. 633, il commercio di cassette stereo contenenti registrazioni di programmi per computer illecitamente riprodotte). Cassazione penale, sez. III, 24 novembre 1986, Cass. pen. 1987, 1808. Il "software" (applicativo), che sia fornito di un pur modesto valore creativo, dia nuovi apporti nel campo informativo ed esprima soluzioni originali ai problemi di elaborazione dei dati, e' tutelato civilmente e penalmente dalla normativa sul diritto d'autore poiche' e' inquadrabile nella categoria delle opere dell'ingegno che appartengono alle scienze. Sussiste quindi il reato di cui all'art. 171 della legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore nel caso di detenzione e commercializzazione di programmi per computers illecitamente riprodotti. Cassazione penale, sez. III, 24 novembre 1986, Dir. informatica 1987, 693 (nota). Dir. informatica 1987, 1058 (nota). Il software non e' tutelabile dal diritto di autore in quanto - implicando questo la scindibilita' della forma dell'opera dal suo contenuto e non essendo immaginabile una forma espressiva tipica del software - non puo' costituirsi un diritto assoluto sul contenuto tecnico o scientifico. Tribunale Monza 12 dicembre 1984, Dir. informatica 1986, 176 (nota). La detenzione e la vendita di cassette con registrazioni di programmi per computers non sono previste come reato dalla legge che tutela il diritto di autore perche' il software (applicativo) non e' opera a carattere creativo, non puo' qualificarsi come opera scientifica e non e' inquadrabile in alcuna delle categorie tutelate dalla legge sul diritto di autore. Pretura Napoli 6 giugno 1985, Riv. dir. ind. 1986, II,69 (nota). -Conforme- Pretura Monza 26 luglio 1985, Giur. it. 1986, II,247. ATTENZIONE ! Le sentenze sul software sono da distinguere fra quelle antecedenti la Legge di tutela sul software del 93 e quelle successive alla Legge che sicuramente ha diddipato dubbi e contraddizioni della giurisprudenza passata ATTENZIONE ! DIRITTO MORALE Il divieto di alienazione del diritto morale, posto dall'art. 22 legge d'autore, persegue una finalita' d'indole pubblicistica consistente nella garanzia della paternita' dell'opera e della sua integrita'. Pertanto ogni rinuncia al diritto morale deve essere interpretata restrittivamente ed e' vincolante soltanto fra le parti del negozio di rinuncia. Tribunale Milano 13 dicembre 1984, Dir. informatica 1985, 231 (nota). MUSICA L'avvenuta diffusione di un pezzo musicale composto da un artista senza il riconoscimento di paternita', e lo sfruttamento di esso nell'ambito di una campagna pubblicitaria, senza il consenso dell'autore, costituiscono un pregiudizio morale vero e proprio, nonche' patrimoniale, portando alla diminuzione del valore commerciale dell'opera delle conseguenti possibilita' di ulteriore uso a fini pubblicitari, configurando cosi' la lesione del diritto di sfruttare la propria notorieta', intesa come modo di essere degli elementi distintivi del nome, dell'immagine, della voce e del timbro vocale. Tribunale Roma, 12 maggio 1993 Dir. informatica 1994, 305 nota (RODOTA') Foro it. 1994,I,2258 L'utilizzazione, per uno spot pubblicitario, di parti di un brano musicale (protetto dal diritto di autore), senza il consenso del titolare del diritto e senza indicazione del nome dell'autore, costituisce plagio-contraffazione. Tale violazione sussiste anche se il brano, pur modificato, presenti elementi di somiglianza nella parte musicale, nel modo di cantare e nel timbro vocale del cantautore. Tribunale Roma, 12 maggio 1993 Dir. autore 1994, 459 nota (FABIANI) Foro it. 1994,I,2258 PENALE Colui che legittimamente commerci opere registrate su apparecchi meccanici (nella specie, compact disc) qualora abusivamente le noleggi commette il reato di cui all'art. 171 lett. a) della legge sul diritto di autore 1941 n. 633. Infatti, tale norma, che incrimina varie condotte alternative, tra cui la riproduzione, trascrizione, diffusione, vendita abusiva di opere altrui, conclude la indicazione delle condotte vietate con l'espressione "pone altrimenti in commercio", che, con la sua funzione generalizzante, opera come formula di chiusura della fattispecie, che si salda con i singoli diritti previsti per ogni categoria di opere, tra i quali, per le opere del genere qui considerato, e' il noleggio. Cassazione penale sez. IV, 2 febbraio 1993 Dir. autore 1994, 272 nota (MULLER) L'attivita' di importazione, riproduzione e commercializzazione di registrazioni di interpretazioni-esecuzioni musicali dal vivo (c.d. bootlegs) - illecita se effettuata senza il consenso degli autori e degli altri aventi diritto - integra il reato previsto dall'art. 171 lett. a) legge n. 633 del 1941. Nell'ipotesi di riproduzione abusiva di esecuzioni dal vivo non e' configurabile il reato di cui all'art. 1 legge n. 406 del 1981 quando l'opera non sia stata fissata in precedenza su dischi, nastri o supporti analoghi. Pretura Bergamo, 19 aprile 1993 Dir. autore 1993, 649 nota (PASTORE, MULLER) Nel caso in cui il committente di un'opera d'arte figurativa da utilizzarsi quale prima pubblicazione (nella specie, l'opera doveva essere raffigurata sul drappo del Palio di Siena), oltre ad effettuare tale utilizzazione, dia incarico ad un terzo, con un contratto di "locatio operis", di riprodurla a stampa senza aver acquisito il diritto di riproduzione spettante all'autore (art. 2577 c.c., 12 e 13 l. 22 aprile 1941 n. 633), anche lo stampatore e' responsabile dell'abusiva utilizzazione economica del bene - che priva l'autore del lucro derivante dalla riproduzione della sua opera in modo analogo - a prescindere dall'utilita' economica che il medesimo stampatore ne abbia tratto. Cassazione civile sez. I, 23 novembre 1992, n. 12507 Dir. autore 1993, 474 L'art. 80 l. 22 aprile 1941 n. 633 che riconosce all'artista-interprete, nelle ipotesi ivi previste, un equo compenso non puo' non armonizzarsi con la disciplina prevista dall'art. 7 della convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione firmata a Roma il 26 ottobre 1961 (l. 22 novembre 1973 n. 866); ne deriva una disciplina che consente all'artista-interprete una tutela piu' incisiva (consona all'impegno "de mettre obstacle" ad ogni riproduzione abusiva) rispetto a quella rappresentata dal diritto all'equo compenso, soprattutto quando, come nella specie, debbano trovare applicazione gli art. 186 e 188 della legge citata riguardanti la rilevanza delle convenzioni internazionali in ordine ai soggetti stranieri. Nell'ordinamento positivo italiano le registrazioni clandestine sono illecite. Corte appello Milano 5 febbraio 1992, Riv. dir. ind. 1992, II,52 (nota). Nel caso in cui il committente di un'opera d'arte figurativa da utilizzarsi quale prima pubblicazione (nella specie, l'opera doveva essere raffigurata sul drappo del Palio di Siena), oltre ad effettuare tale utilizzazione, di incarico ad un terzo, con un contratto di "locatio operis", di riprodurla a stampa senza aver acquisito il diritto di riproduzione spettante all'autore (art. 2577 c.c., 12 e 13 l. 22 aprile 1941 n. 633), anche lo stampatore e' responsabile dell'abusiva utilizzazione economica del bene - che priva l'autore del lucro derivante dalla riproduzione della sua opera in modo analogo - a prescindere dall'utilita' economica che il medesimo stampatore ne abbia tratto. Cassazione civile sez. I, 23 novembre 1992 n. 12507, Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 11. La violazione della l. 29 luglio 1981, n. 406, sulla abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati, e' rivolta contro la proprieta' artistica o letteraria delle opere ed attiene, quindi alla tutela del diritto di autore e non a quella finanziaria dello Stato. Essa, pertanto, non puo' considerarsi oggettivamente esclusa dall'amnistia di cui al d.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865. (Fattispecie relativa a detenzione di "musicassette" senza contrassegno della Siae). Cassazione penale sez. III, 19 ottobre 1990, Cass. pen. 1992, 735 (s.m.). Nel caso di fotografie, per cui il diritto di esclusiva e' previsto per vent'anni dalla produzione dall'art. 92, comma 1, l. 22 aprile 1941 n. 633, la mancata indicazione della data di produzione, come prescritto dal precedente art. 90, comma 1, esclude che possa considerarsene abusiva la riproduzione da parte di un terzo, dovendosi presumere, se l'autore non ne fornisca la prova della malafede, la buona fede del riproduttore (ultimo comma, art. 90 cit.). A tal fine l'omessa indicazione della data di produzione della fotografia non puo' essere surrogata dal deposito e dalla registrazione di uno stampato su cui la fotografia stessa sia stata gia' riprodotta, atteso che tali elementi possono dare certezza della data della riproduzione, ma non di quella della produzione. Cassazione civile sez. I, 10 maggio 1991 n. 5237, Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 5 In tema di protezione del diritto di autore su un'opera dell'arte, si ha violazione dell'esclusiva non solo quando l'opera e' copiata integralmente, cioe' quando vi sia riproduzione abusiva, ma anche nel caso di contraffazione, che ricorre quando i tratti essenziali dell'opera anteriore si ripetono in quella successiva. Cassazione civile, sez. I, 5 luglio 1990 n. 7077, Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 7 La radiodiffusione di opere protette dal diritto di autore senza consenso dei titolari del diritto e la riproduzione abusiva su nastro di opere incise su dischi, ai fini di radiodiffusione, integrano gli estremi dei reati previsti e puniti dall'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 e dall'art. 1 l. 29 luglio 1981 n. 406. Tribunale Oristano 30 luglio 1985, Giur. merito 1987, 442. La riproduzione fotostatica abusiva di un'opera edita o di parte di essa, ai fini della messa in commercio, integra il reato di cui all'art. 171, comma 1 lett. a) della legge sul diritto di autore 22 aprile 1941 n. 633. Il comma 2 dell'art. 171 cit. non prevede una ipotesi autonoma di reato, ma una forma aggravata dei reati considerati nel comma 1. Di conseguenza, questi ultimi, essendo puniti nella ipotesi aggravata con la pena della reclusione, sia pure in alternativa a quella della multa, non sono depenalizzati, a norma dell'art. 32 l. 24 novembre 1981 n. 689. Corte appello Milano 20 gennaio 1986, Dir. autore 1987, 59 (nota). Giur. merito 1987, 149 (nota). Giur. it. 1987, II,286. In tema di tutela del diritto d'autore, le fattispecie delittuose previste dall'ultima parte dell'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 punibili con pena alternativa della multa e della reclusione (abusiva riproduzione o rappresentazione dell'opera altrui, usurpazione di paternita' o modificazioni pregiudizievoli) non sono forme autonome di reato, bensi' ipotesi aggravate dei reati di cui alla prima parte dello stesso articolo; cio' e' reso evidente dalla medesima struttura morfologica delle varie ipotesi, oltre che dalla collocazione unitaria, che altrimenti il legislatore si sarebbe preoccupato di apprestare tratti distintivi. Ne consegue che i reati previsti dalla prima parte dell'articolo citato non sono stati depenalizzati dalla l. 24 novembre 1981 n. 689. Cassazione penale, sez. III, 19 marzo 1986, Cass. pen. 1987, 805. Giust. pen. 1987, II,696 (s.m.). Giust. pen. 1987, II,221 (s.m.). La radiodiffusione di opere protette dal diritto di autore senza consenso dei titolari del diritto e la riproduzione abusiva su nastro di opere incise su dischi, ai fini di radiodiffusione, integrano gli estremi dei reati previsti e puniti dall'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 e dall'art. 1 l. 29 luglio 1981 n. 406. Tribunale Oristano 30 luglio 1985, Giur. merito 1987, 442. La radiodiffusione di opere protette dal diritto di autore senza consenso dei relativi titolari del diritto e la riproduzione abusiva su nastro, unitamente a pubblicita' commerciale, di opere incise su dischi, ai fini di radiodiffusione, integrano gli estremi dei reati previsti e puniti dall'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 e dall'art. 1 l. 29 luglio 1981 n. 406. Tribunale Oristano 30 luglio 1985, Dir. autore 1986, 107 Presupposto del reato di cui all'art. 1 l. 29 luglio 1981 n. 406, che sanziona la abusiva riproduzione, a fine di lucro, di dischi, nastri o supporti analoghi e la detenzione per la vendita da parte di chi non sia concorso nella riproduzione abusiva, non e' la registrazione dell'opera dell'autore, autonomamente tutelata dall'art. 171 l. 22 aprile 1941, avente ad oggetto la protezione del diritto d'autore, bensi' un disco, nastro o supporto analogo al cui produttore e' riconosciuto il diritto esclusivo, per la durata ed alle condizioni stabilite dalla citata l. n. 633 del 1941, di riprodurlo, con qualsiasi processo di duplicazione, e di porlo in commercio. Cassazione penale, sez. III, 14 dicembre 1984, Cass. pen. 1986, 805 (s.m.). La registrazione e la riproduzione abusiva dell'opera dal vivo nel corso di un'esecuzione in pubblico o nel corso di una trasmissione radiofonica o televisiva, viola i diritti degli autori, interpreti ed esecutori, i quali beneficiano della diversa tutela diretta loro accordata dalla l. 22 aprile 1941 n. 633, sulla protezione del diritto d'autore, ma non riconducibile nell'ipotesi delittuosa dell'art. 1 l. 29 aprile 1981 n. 406, mancando l'oggetto della tutela penale, cioe' il corpo meccanico, poiche' tale norma sanziona l'abusiva riproduzione, a fine di lucro, di dischi, di nastri o supporti analoghi e la detenzione per la vendita, da parte di chi non sia concorso nella riproduzione abusiva. Tale reato, pero', si configura nell'ipotesi in cui il riproduttore abusivo si serva strettamente della diffusione radiofonica per realizzare la duplicazione di opere gia' fissate in dischi, nastri od altri supporti. Cassazione penale, sez. III, 14 dicembre 1984, Cass. pen. 1986, 805 (s.m.). Dir. autore 1986, 347. Il rapporto di specialita' sancito dall'art. 15 c.p. ricorre allorche' gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dalla norma generale siano compresi nella norma speciale che prevede qualche elemento in piu' di carattere particolarmente qualificante, sicche' l'ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell'ambito operativo della norma generale. Tale rapporto non sussiste tra l'art. 171 della l. 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d'autore (nella specie, abusiva riproduzione di prodotti fonici mediante contraffazione e smercio di musicassette) e la norma di cui all'art. 648 c.p. Costituisce, pertanto, ricettazione, e non concorso nel reato di cui alla citata norma speciale, l'acquisto di musicassette abusivamente contraffatte da altri. Cassazione penale, sez. II, 8 giugno 1983, Cass. pen. 1984, 2419 (s.m.). Il rapporto di specialita' sancito dall'art. 15 c.p. ricorre allorche' gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dalla norma generale siano compresi nella norma speciale che prevede qualche elemento in piu' di carattere particolarmente qualificante, sicche' l'ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell'ambito operativo della norma generale. Tale rapporto non sussiste tra l'art. 171 della l. 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d'autore (nella specie, abusiva riproduzione di prodotti fonici mediante contraffazione e smercio di musicassette) e la norma di cui all'art. 648 c.p. Costituisce, pertanto, ricettazione, e non concorso nel reato di cui alla citata norma speciale, l'acquisto di musicassette abusivamente contraffatte da altri. Cassazione penale, sez. II, 8 giugno 1983, Cass. pen. 1984, 2419 (s.m.). L'abusiva riproduzione e vendita di musicassette relative ad opere dell'ingegno tutelate, con apposizione di falso timbro SIAE e contraffazione di marchi delle case produttrici fonografiche, tali da trarre in inganno il compratore, integra i reati di cui agli art. 468, 473 e 517 c.p. e dall'art. 171 l. sul diritto d'autore. Tribunale Palermo 27 settembre 1979, Dir. autore 1980, 85. ROYALTIES Il contratto di "franchising", per quanto atipico, e' caratterizzato da una parziale integrazione tra impresa principale e imprese minori e quindi da una struttura decentrata e in qualche modo unitaria, che consente al "franchisor" di aumentare le proprie capacita' di penetrazione sul mercato e al "franchisee" di giovarsi della posizione di affidabilita' e prestigio acquisita dal "franchisor" e quindi di inserirsi sul mercato, sebbene autonomamente, sfruttando la conoscenza da parte dei consumatori del "nome" dell'impresa primaria. La clausola di esclusiva reciproca, nel contratto "franchising",
non rientra fra i "naturalia negotii" e va pattuita, anche se puo' desumersi da altre clausole del contratto, quali la previsione di un "entry fee" e/o di "royalties". Pretura Lecce 24 ottobre 1989, Resp. civ. e prev. 1990, 644 (nota).
Non sono tuttavia in pochi
a ritenere che sia proprio l'attuale corpo legislativo in materia ad impedire
di fatto il processo di rinnovamento sociale, tecnologico ed educativo. E'
quanto suggerisce Peter Lyman, responsabile della commissione sul copyright
di Educom, il consorzio non-profit con base a Washington che raduna i maggiori
college ed università statunitensi: "Mi chiedo se le leggi sul copyright,
ideate a protezione di un concetto di proprietà ormai passato, non
costituiscano un contesto troppo ristretto e troppo tecnico per poter contenere
un dibattito sociale di così ampia portata. Il quale dibattito non
verte tanto sulla necessità di leggi a tutela della proprietà
intellettuale, quanto sul fatto se i tradizionali meccanismi sul copyright
possano essere allargati fino ad includere i network computerizzati, o se
invece ci sia bisogno d'inventare nuove culture e strumenti per la proprietà
intellettuale meglio adatti alle comunicazioni telematiche."
E' infatti soprattutto su Internet, il network dei network, che il copyright
appare anacronistico ed obsoleto. Relitto del mondo puramente fisico, costretto
ad occuparsi di rudi oggetti come nastri, dischi, CD, floppies e libri, in
cyberspace il diritto di proprietà è agonizzante. Lo sottolinea
Lance Rose, legale del New Jersey specializzatosi in questioni online ed autore
di due importanti opere, "Syslaw" e "Netlaw": "Su Internet non c'e bisogno
di complesse apparecchiature per commettere infrazioni al copyright: basta
un attimo per copiare un'opera digitale e distribuirla in migliaia di posti
nel mondo. E se aggiungiamo la possibilità di servirsi dei remailer
anonimi, risulterà impossibile scoprire chi ha compiuto l'infrazione.
Al contrario dei media tradizionali, la vasta diffusione dei sistemi telematici
ha aperto il campo a decine di milioni di potenziali contraffattori. Facilità
nel commettere violazioni e difficoltà nel reprimerle potrebbero facilmente
portare all'inevitabile conclusione che il copyright è morto."
Ma tale conclusione è più apparente che reale, secondo Rose.
Il punto è che nella realtà dei fatti, compagnie discografiche,
produttori cinematografici, editori e simili attività imprenditoriali
non hanno mai basato i propri guadagni sulla capacità di bloccare i
contraffattori: copie-pirata di numerosissimi prodotti sono facilmente reperibili
in ogni città del mondo, ma ciò nonostante aziende e multinazionali
varie, in particolare quelle del software, non smettono certo di ottenere
lauti incassi; in modo del tutto analogo i produttori di programmi shareware,
che ricevono pagamenti al massimo dal 5% degli utenti totali, hanno guadagni
dell'ordine dei milioni di dollari. Insomma, per chi detiene il copyright
su un determinato prodotto l'importante è tenere lontano dal mercato
pubblico la merce contraffatta, piuttosto che perseguire fino in fondo i tanti
possibili criminali. Nel senso che le industrie sanno bene di non aver la
possibilità concreta di verificare e recuperare quelle stratosferiche
perdite economiche che dichiarano esser dovute alla pirateria (per una stima
intorno ai 15 miliardi di dollari nel 1994, in crescita rispetto ai quasi
13 dell'anno precedente). Ma non potendo ammetterlo pubblicamente, per ovvi
motivi d'immagine e credibilità, puntano tutto sulla più rigorosa
repressione di ogni minima violazione venga alla luce (meglio se con annesso
clamore sui media). Come è accaduto, ad esempio, nella sbandierata
vittoria ottenuta nel 1992 da Playboy in una causa contro una BBS in Georgia
che trafficava in immagini digitali riprese dalla rivista oppure nella ben
pubblicizzata chiusura di un sistema telematico californiano che piratava
video-giochi della Sega. La tesi di Rose è che i poliziotti, basandosi
sulla notevole esperienza acquisita finora nella lotta ai contraffattori di
supporti musicali, libri e software, stiano semplicemente trasferendo le medesime
tecniche al mondo online, servizi commerciali, BBS ed Internet inclusi. Obiettivo
primario ed essenziale rimane quello di mantenere una certa distanza tra il
mercato pubblico e quello pirata, bloccare i contraffattori prima che possano
invadere rivendite e vicoli metropolitani, sistemi telematici e Internet.
Il tutto insieme alla consistente e fattiva opera di potenti gruppi industriali
come la Software Publishers Association e la Business Software Alliance.
Basate a cinque isolati
di distanza l'una dall'altra nel cuore del distretto governativo di Washington,
DC, le due organizzazioni perseguono scopi simili: raccogliere e diffondere
dati sull'andamento del mercato del software, tenere regolari conferenze e
meeting, assistere e consigliare i parlamentari su leggi e proposte varie
(come l'accordo GATT o il fallito lancio del chip Clipper). Ma, è il
caso di dirlo, si occupano soprattutto di combattere la pirateria del software
ed incassare i relativi risarcimenti economici, come stabilito dalle norme
statunitensi: fino al 1992 sono state circa 200 le aziende US denunciate dalla
SPA, con centinaia di migliaia di dollari in rimborsi. Dopo essersi occupata
esclusivamente delle infrazioni sul territorio nazionale, negli ultimi due-tre
anni il gruppo (di cui fanno parte 1.150 compagnie US grandi e piccole) hanno
varcato l'oceano: "l'80% delle perdite causate dalla pirateria avviene fuori
dai confini nazionali," si legge in un rapporto diffuso lo scorso anno. Recentemente
è stata anche costituita la Software Publishers Association Europe
che sta per lanciare sul mercato francese un video "educativo" la cui produzione
è costata 20.000 dollari. Insomma, una specie di sconfinamento nella
"riserva di caccia" finora riservata alla più prestigiosa BSA: un pugno
di multinazionali, tra cui Aldus, Autodesk, Microsoft, Lotus, Apple che pagano
una quota associativa definita "proibitiva" da un portavoce dell'organizzazione
stessa. Nonostante vada quindi crescendo una certa inimicizia tra i due gruppi,
il fronte del "si copyright" pare unito nella repressione anti-pirateria soprattutto
in quelle aree dove la percentuale di programmi illegalmente copiati è
altissima (99% in Indonesia e Kuwait, 94% in Polonia e Cina). E intanto un
sondaggio dello scorso anno rileva che in USA la percentuale di software pirata
è del 35%, salendo fino al 58% in Europa e al 68% in Asia.
Inutile aggiungere che quando si arriva al processo in aula, la vittoria legale
comprensiva di abbondanti risarcimenti-danni è assicurata da un ben
remunerato nugolo di espertissimi avvocati. Come è avvenuto anche recentemente
ad Helsinki, dove la Business Software Alliance ha ottenuto la condanna di
due dirigenti di una compagnia locale a pesanti pene (60 giorni di carcere
e 72.000 dollari di multa) per aver deliberatamente usato cope illegali di
software AutoCAD.
Anche la questione intorno
alle norme a tutela della proprietà intellettuale è al centro
di bollenti discussioni. Finora le leggi nazionali riguardavano esclusivamente
la giustizia civile (si poteva esser condannati a pagare i danni, non al carcere),
ma nel 1989 c'è stato un rapido giro di vite nella legislazione
statunitense: le violazioni commerciali per oltre 10 copie e per un valore
superiore a 2.500 dollari sono state fatte rientrare nel codice penale federale
si rischiano multe, carcere o entrambi.
Un approccio pesante che va diffondensi anche nel resto nel mondo, come il
caso finlandese di cui sopra, ma che non trova però tutti d'accordo.
Lo prova la sentenza assolutoria di qualche mese addietro nei confronti di
David LaMacchia, lo studente del MIT che aveva messo gratuitamente a disposizione
degli utenti della propria BBS alcuni noti programmi commerciali. Nella motivazione
della sentenza il giudice, pur redarguendo duramente il comportamento dello
studente, fa esplicito riferimento all'errore del PM nel volerlo perseguire
per reati che prevedevano il carcere anziché per un'eventuale rimborso-danni,
seppur esoso.
Il che ci riporta al tema iniziale, ovvero a quei complessi aspetti sociali,
culturali e filosofici in continuo mutamento a monte del copyright, che non
possono essere affrontate con strumenti legislativi ultra-repressivi o stabiliti
in epoche passate. Ecco ancora Barlow: "Nel mondo fisico, gli autori non erano
pagati per le idee in sè, ma per la capacità di realizzarle
concretamente. In altri termini, il copyright non proteggeva il vino ma la
bottiglia che lo conteneva. Con l'avvento dell'era digitale, non c'è
più alcun bisogno di contenitori materiali; le merci-informazioni di
oggi sono quasi pensiero puro, fatti di tanti uno e zero che vagano in un
ambiente 'là fuori alla velocità della luce. Ci stiamo avviando,
cioè, verso un'informazione che è vissuta ma non posseduta,
propagata ma non semplicemente distribuita, autoreplicantesi e biodegradabile
ma non duratura e riproponibile una nuova forma di vita indipendente, in grado
di avere relazioni proprie e cambiamenti autonomi."
Si, ma in pratica? Sono
in molti a ritenere che l'economia del futuro si baserà sull'inter-relazione
piuttosto che sul possesso, così come la protezione del proprio lavoro
intellettuale sarà affidata ad etica e tecnologia anziché a
leggi ed apparati repressivi. E saranno i sistemi d'encriptazione individuali
ad assicurare le basi tecnologiche per l'attuazione di tali congegni protettivi
nelle comunicazioni elettroniche globali. Qualcosa di molto simile a quanto
è scritto nel Manifesto crypto-anarchico redatto da Timothy May: "Proprio
come un'invenzione apparentemente minore come il filo spinato ha reso possibile
il recintare ranch e fattorie, alterando per sempre il concetto di terra e
di proprietà, così anche la scoperta apparentemente minore di
una branca arcana della matematica (la crittografia) diventerà come
le cesoie da metallo che smantelleranno il filo spinato attorno alla proprietà
intellettuale."
Pur senza per ora arrivare a tanto, è possibile intravvedere alcuni
segnali verso una generale riconsiderazione, a partire dalle proposte di allargamento
al mondo online di quel cosidetto "uso consentito" (fair use) che già
oggi permette la duplicazione di pubblicazioni e opere varie per casi ristretti
e non a fine di lucro (ambienti didattici e di ricerca, uso personale, prestiti
da biblioteche, brevi citazioni). Una proposta simile è infatti compresa
nella recente bozza di studio diffusa dal gruppo di lavoro sulla proprietà
intellettuale istituito all'interno della National Information Infrastructure
Task Force. In pratica si suggerisce di includere nel Copyright Act statunitense
(rivisto per l'ultima volta nel 1976) anche il "diritto di distribuzione pubblica
mediante trasmissione, inclusa quella via computer." Secondo il testo provvisorio,
la distribuzione elettronica rimarrebbe sì soggetta al copyright, ma
rientrebbere nel "fair use" qualora non si superassero le dieci copie trasmesse.
Viene altresì richiesta la cancellazione delle attuali norme che impediscono
l'importazione per via elettronica di opere straniere protette da copyright.
Su alcuni punti cruciali (verifica delle copie trasmesse e modalità
di riscossione delle quote dovute) il documento attuale non dà risposte,
ma il gruppo di lavoro sta raccogliendo commenti e suggerimenti esterni: se
ne discuterà pubblicamente in una conferenza sulla proprietà
intellettuale organizzata tra breve nell'ambito didattico-educativo. Sono
poi in avanzata fase di progettazione iniziative come "Information Marketplace,"
il sistema messo a punto dalla Folio Corporation che presto dovrebbe consentire
agli editori elettronici di vendere piccole quantità d'informazione
agli utenti di Internet, previa registrazione e comunicazione ai legittimi
detentori del copyright. Anche qui va ancora risolta l'importante questione
relativa a modalità e gestione dei pagamenti dovuti, ma va notato come
un approccio differenziato ed "aperturista" pare diffondersi su Internet.
Come la recente iniziativa della casa editrice Peachpit Press (Berkeley, California)
che ha lanciato un nuovo libro contemporaneamente in libreria e gratis sul
Web gratis, connessioni dirette incluse. Oppure la diffusione di programmi
demo a tempo come il recente NetPhone, software che consente di fare chiamate
intercontinentali su Internet (per 60 secondi col demo gratuito). E ancora,
il successo dell'Electronic Newsstand, che consente l'accesso gratuito a sommari,
articoli scelti e notizie varie riprese da decine di riviste e newsletter
di ogni settore. Diventa infine sempre più facile acquistare software
direttamente online attraverso specifici siti Web messi su da aziende quali
Software On-Line e CyberSource. Non mancano però le note negative:
è di fine marzo la notizia che i programmatori radio-televisivi muniti
di regolare permesso per la ridistribuzione del materiale di agenzie-stampa
come Associated Press e Reuters, non possono poi diffonderlo all'interno dei
loro servizi su Internet. Idem per il copyright musicale, che è ancora
più scabroso, poiché editori, artisti, compositori e compagnie
discografiche hanno regole sul diritto d'autore molto diverse tra loro. E
su tali questioni non esiste alcun precedente legale relativo ad Internet.
Stesse contraddizioni
e problemi anche nel settore industriale. Mentre aziende d'ogni tipo e dimensione
(multinazionali comprese) continuano come sempre a lottare aspramente nelle
aule dei tribunali a difesa di copyright e brevetti su componenti, codici
e perfino semplici parole, vale la pena di segnalare una tendenza verso il
possibile cambiamento. Ci riferiamo alla sentenza di metà marzo emessa
da una corte d'appello US contro la Lotus (opposta alla Bordland), che ha
definito "materiale non soggetto a copyright" la struttura dei menu del noto
software Lotus 1-2-3. Costituendo un precedente per futuri casi simili, tale
sentenza è vista da esperti legali ed industriali come fatto propulsivo
per un settore che, non più tenuto sotto il capestro d'inopportune
e innumerevoli denunce a difesa del copyright, possa avere una maggiore crescita
creativa e produttiva. Possibile effetto negativo della decisione giudiziaria,
è stato fatto però notare, potrebbe rivelarsi il considerevole
aumento delle richiesta da parte degli sviluppatori di brevetti su ogni loro
creazione, attivando così pratiche che richiedono anche 2-3 anni di
tempo e fino a 100.000 dollari di spese. Fatto che, tra l'altro, potrebbe
causare l'ancor più accentuato assottigliamento della schiera di sviluppatori
di software indipendenti.
Un'ultima citazione spetta al recentissimo studio apparso su Internet (e incluso
nel numero autunnale della pubblicazione accademica "Philosophy and Social
Action") con un titolo più che esplicito: "Contro la proprietà
intellettuale." Scrive Brian Martin, ricercatore del Dipartimento di scienza
e tecnologia dell'Università di Wollongong, Australia: "Sono numerose
le conseguenze negative insite nel fatto di possedere le formazioni, in particolare
ritardo nella diffusione delle innovazioni ed emarginazione dei paesi poveri.
L'alternativa alla proprietà intellettuale è che essa non venga
più posseduta, com'è il caso delle espressioni linguistiche
che usiamo ogni giorno. Occorre sviluppare strategie concrete per opporsi
alla proprietà intellettuale, quali disobbedienza civile, diffusione
di informazioni senza copyright e soprattutto sostenere una società
maggiormente basata sulla cooperazione anziché sulla competizione."
Difficile quindi azzardare
conclusioni: sul tappeto restano domande scottanti a cui sarà difficile
trovare risposte soddisfacenti in tempi brevi, e meno che mai sul versante
legislativo-repressivo. Riuscirà il copyright a sopravvivere all'avvento
dell'era digitale? Potrà Internet resistere contro norme a difesa del
copyright online? E non è forse il caso di ammettere, con Barlow, che
"tutto quel che abbiamo sempre saputo sulla proprietà intellettuale
è sbagliato...."?
(Aggiornamento di un articolo apparso sul numero di Maggio '95 del mensile
Virtual - 26.06.95).